1. Le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari, rilasciate dalle facoltà di agraria, sono, agli effetti di legge, equipollenti alle lauree in biologia e in chimica, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.
2. Le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari costituiscono, altresì, titolo per la partecipazione ai concorsi ordinari a cattedre, nelle scuole e negli istituti statali, nelle seguenti classi di insegnamento, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, e successive modificazioni:
a) classe 13/A - chimica e tecnologie chimiche;
b) classe 40/A - igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio;
c) classe 59/A - scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;
d) classe 60/A - scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia;
e) classe 74/A - zootecnica e scienza della produzione animale;
f) classe 5/C - esercitazioni agrarie;
g) classe 11/C - esercitazioni di economia domestica;
h) classe 24/C - laboratorio di chimica e chimica industriale;
i) classe 29/C - laboratorio di fisica e fisica applicata;
l) classe 35/C - laboratorio di tecnica microbiologica.
3. Le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari sono, inoltre, equipollenti alla laurea in medicina veterinaria per quanto concerne i pubblici concorsi relativi all'igiene e al controllo degli alimenti.